Aspetti previdenziali

Congedi parentali e astensione dal lavoro per gli affidatari 

La legge (vedi successive fonti normative) estende ai lavoratori che accolgono in affidamento un minore i seguenti diritti:

 

Congedo per maternità o paternità (astensione obbligatoria)

Il diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino/ragazzo nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
A tal fine viene rilasciata alla famiglia il decreto di affido del TM o una dichiarazione del comune di residenza dei minori con attestante la data di inserimento in famiglia del minore con l’indicazione della durata se presumibile.
Aspetti economici:
durante il periodo di congedo è corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione nel caso in cui l’affidatario sia dipendente di pubblica amministrazione (mentre l’indennità è pari all’80% nel caso di dipendenti di datori di lavoro privati salvo disposizioni contrattuali diverse)

 

Congedo parentale per minori in affidamento (astensione facoltativa)

Gli affidatari possono fruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia; può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi in modo continuativo o frazionato, dall’affidataria che ha già fruito del congedo di maternità per un periodo massimo di sei mesi, dall’affidatario dopo l’ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo di sette mesi.
Aspetti economici previsti per l’età del bambino non superiore a sei anni:
è previsto il trattamento economico al 30% (nel caso di pubblico dipendente il primo mese è retribuito al 100%) per i primi sei mesi complessivi tra i genitori, senza condizioni di reddito per i primi tre anni di ingresso del minore.

 

Riposi orari giornalieri

Gli affidatari possono usufruire, nel corso della giornata di permessi orari ai fini di assistenza, nel limite di due ore quando l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore il riposo è pari ad un’ora. I riposi orari sono fruibili entro il primo anno dell’accoglienza in famiglia.
I riposi orari possono essere fruiti sino al raggiungimento della maggiore età del minore in affido.
Aspetti economici:
I riposi sono retribuiti al 100% e assistiti da versamento contributivo.

 

Permessi per malattia del minore

Dipende dall’età del bambino: se al momento dell’ingresso in famiglia il bambino ha un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l’anno.

Per un’età inferiore agli otto anni, durante le malattie del bambino gli affidatari possono assentarsi entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limiti di durata è esteso fino al compimento di sei anni di età del bambino.
Aspetti economici:
Dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito.
Invece fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale e normativo pieno.

 

Congedo parentale per minori con disabilità (per tutti i minori di 18 anni)

Gli affidatari di bambini con handicap, la cui disabilità e situazione di gravità risulta attestata con apposita certificazione, hanno diritto alternativamente alle seguenti agevolazioni:

  • Prolungamento del periodo di congedo parentale anche per periodi non continuativi fino a tre anni dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare e a partire dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale.
  • In alternativa al prolungamento del congedo parentale due ore di permesso giornaliero retribuito anche frazionabile con il limite minimo di un’ora.

Aspetti economici
Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità. Le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite ma incidono per i lavoratori privati sulla tredicesima mensilità.
I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100%.

 

Fonti normative di riferimento

Legge 149/2001, Legge vigente sull’affidamento e l’adozione denominata:
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
Art. 38 comma 3 “alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici”.

Testo Unico sulla maternità Decreto Legislativo n. 151/2001, denominato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53”

Fondamentale considerare tra le varie circolari INPS di applicazione delle leggi la Circolare INPS numero 16 del 4/02/2008 sui congedi di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozione e affidamento.

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